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Indennità a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti INPS

I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'INPS oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto a percepire, da parte dei competenti organi del SSN, le indennità previste dall'art. 5, comma 2 della Legge 88/1987.

Condizioni per ricevere l’indennità chiudi dettagli apri dettagli

CITTADINANZA

  • Essere Cittadino italiano;
  • Essere Cittadino straniero che abbia acquisito la cittadinanza italiana o familiari a carico di Cittadino straniero che abbia acquisito la cittadinanza italiana.
    Ai sensi della L. 6 agosto 1975 n. 419, ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti del nucleo familiare assistibile:
    a) il coniuge;
    b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, affidati, naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge; 
    c) i fratelli e le sorelle a carico; 
    d) i genitori e gli equiparati a carico che hanno superato 60 anni se uomini e 55 se donne. 
    Nei casi di cui alle lettere b) e c) il limite massimo è fissato al 21° anno di età.
    Nel caso di iscrizione ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico.
    I limiti di età suddetti non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.
  • Essere rifugiato politico

REDDITO

Percepire un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini IRPEF. Ai sensi della circolare n. 27/2000 del Ministero dell'Interno, se il titolare del beneficio è un cittadino maggiorenne, inserito in un contesto familiare, il reddito da prendere in considerazione, al fine della corresponsione dell'indennità in questione è quello del nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive (si intende soggetti presenti nel nucleo familiare come da attestazione dell’anagrafe comunale) e da quelli considerati a suo carico ai fini fiscali IRPEF.

Minimo imponibile IRPEF anno 2014: Per i dipendenti è di E. 8.000/ Per i lavoratori autonomi è di E. 4.800/ Per i pensionati minori di anni 70 è di E. 7.500/ Per i pensionati maggiori di anni 70 è di E. 7.750/ Per i redditi esclusivamente da fabbricati è di E. 500/ Per i redditi esclusivamente da terreni è di E. 185,92.

NON RICEVERE O COMUNQUE NON AVER DIRITTO A RICEVERE L'INDENNITA' TUBERCOLARE DALL'INPS.

Le indennità delle quali si può beneficiare chiudi dettagli apri dettagli

Indennità di ricovero o di cura ambulatoriale
Durante  il  periodo  di  ricovero  e  di  cura  ambulatoriale  viene  corrisposta  una  indennità  fino  a  quando l'assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);
Indennità post-sanatoriale
Durante il periodo di trattamento post-sanatoriale, seguente un periodo di ricovero o cura ambulatoriale non  inferiore  a  sessanta  giorni,  viene  corrisposta  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi  (24  mesi),  un'indennità   giornaliera, decorrente   dal   giorno   successivo   alla   data   di   guarigione   clinica  o  stabilizzazione.  Rimane  sospesa   nei  casi  di  ricovero,  di  cura  ambulatoriale  o  domiciliare  inferiore  a  60  gg  e  si  interrompe  nei  casi  di  ricovero,  di  cura  ambulatoriale  o  domiciliare  superiore  a  60  gg. 
Questa indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di ricovero o cura ambulatoriale.

Assegno di cura o di sostentamento
Dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale, viene corrisposto per un periodo di due anni  (2 anni) di cura  o  di  sostentamento,  rinnovabile  di  due  anni  in  due  anni,  fino  a  quando  permangono  i  requisiti  amministrativi e sanitari, un assegno mensile, pagabile in rate mensili posticipate. Si interrompe nel caso di  un  nuovo  ciclo  di  cure.  Ricomincia  dopo  un  nuovo  ciclo  di  cure  se  permangono  i  requisiti  amministrativi e sanitari.

Assegno  natalizio
Da  corrispondere  nel  mese  di  dicembre  in  misura  fissa,  qualora  l'interessato  abbia usufruito,  anche  per  un  solo  giorno  nel  mese  di  dicembre,  di  indennità  antitubercolare.  Non  occorre  presentare domanda.

IMPORTI DA CORRISPONDERE
Le  modalità  di  corresponsione  delle  indennità  sotto  descritte  vengono  determinate,  ogni  anno,  dal  Ministero dell'Interno con apposita circolare.
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle  pensioni a carico  del Fondo pensioni lavoratori   dipendenti.
L'ultima circolare dell'INPS, ha rideterminato gli importi come segue:

Indennità 1° gennaio
2012
1° gennaio
2013
1° gennaio
2014
Indennità giornaliera 12,59 12,97 13,12
Indennità giornaliera spettante ai famliari di
cittadino straniero con cittadinanza italiana
6,30 6,49 6,56
Indennità post-sanatoriale 20,99 21,62 21,88
Indennità post-sanatoriale spettante ai familiari
di cittadino straniero con cittadinanza italiana
10,51 10,82 10,94
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) 84,69 87,23 88,28

 

Procedura per la richiesta dell'indennità chiudi dettagli apri dettagli

La   domanda   per   ottenere   l’indennità   deve   essere   compilata   sull’apposito   modello   predisposto dall’Azienda,  reperibile  presso  i  Distretti  e presente nella modulistica, e deve essera presentata presso il Distretto di residenza.  

Alla domanda, deve essere allegata:

per la richiesta di indennità di ricovero o cura ambulatoriale

  • Attestazione di ricovero o inizio cura certificata da medico curante
  • Cartella clinica
  • Attestazione di dimissione o fine cura certificata da medico curante
  • Attestazione di rifiuto della corresponsione dell'indennità da parte dell’INPS

per la richiesta di indennità di trattamento post-sanatoriale

  • Attestazione di ricovero
  • Cartella clinica
  • Attestazione del medico curante di dimissione o fine cura, che indichi la stabilizzazione o guarigione clinica
  • Attestazione di rifiuto della corresponsione dell'indennità da parte dell’INPS

per la richiesta di assegno di cura o di sostentamento

  • Attestazione di permanenza dei requisiti sanitari che danno diritto all'indennità.

Per  ottenere  l'assegno  di  cura  e  sostentamento,  deve  essere  presentata  una  nuova  domanda  entro  90 giorni  dalla  fine  dell'indennità  post-sanatoriale  ovvero  dalla  fine  del  precedente  assegno  di  cura  e  sostentamento.
L'assegno decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di 90 giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Non occorre domanda ai fini dell'erogazione dell'assegno natalizio.

Dove chiudi dettagli apri dettagli

Presso i Distretti di residenza.

DISTRETTO 1

 

DISTRETTO 2

  • UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza, via Tagliamento, 19
    Segreteria di Direzione di Distretto, 5° piano
    Tel. +39 06 6010.5894
  • indennita a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti inps.
    Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

 

DISTRETTO 13

  • Poliambulatorio Boccea, via Boccea,  271
    Tel. +39 06  6010.5119
    Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

 

DISTRETTO 14
Piazza S. Maria della Pietà, 5 (Pad. 26)
Tel. +39 06  6010.6867
orario: lun-ven ore 8.30-12.30

DISTRETTO 15
Segreteria direzione di Distretto, 4 piano
Tel. +39 06  6010.6198
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

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