Indennità a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti INPS
I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'INPS oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto a percepire, da parte dei competenti organi del SSN, le indennità previste dall'art. 5, comma 2 della Legge 88/1987.
CITTADINANZA
- Essere Cittadino italiano;
- Essere Cittadino straniero che abbia acquisito la cittadinanza italiana o familiari a carico di Cittadino straniero che abbia acquisito la cittadinanza italiana.
Ai sensi della L. 6 agosto 1975 n. 419, ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti del nucleo familiare assistibile:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, affidati, naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
c) i fratelli e le sorelle a carico;
d) i genitori e gli equiparati a carico che hanno superato 60 anni se uomini e 55 se donne.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) il limite massimo è fissato al 21° anno di età.
Nel caso di iscrizione ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico.
I limiti di età suddetti non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro. - Essere rifugiato politico
REDDITO
Percepire un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini IRPEF. Ai sensi della circolare n. 27/2000 del Ministero dell'Interno, se il titolare del beneficio è un cittadino maggiorenne, inserito in un contesto familiare, il reddito da prendere in considerazione, al fine della corresponsione dell'indennità in questione è quello del nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive (si intende soggetti presenti nel nucleo familiare come da attestazione dell’anagrafe comunale) e da quelli considerati a suo carico ai fini fiscali IRPEF.
Minimo imponibile IRPEF anno 2014: Per i dipendenti è di E. 8.000/ Per i lavoratori autonomi è di E. 4.800/ Per i pensionati minori di anni 70 è di E. 7.500/ Per i pensionati maggiori di anni 70 è di E. 7.750/ Per i redditi esclusivamente da fabbricati è di E. 500/ Per i redditi esclusivamente da terreni è di E. 185,92.
NON RICEVERE O COMUNQUE NON AVER DIRITTO A RICEVERE L'INDENNITA' TUBERCOLARE DALL'INPS.
Indennità di ricovero o di cura ambulatoriale
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale viene corrisposta una indennità fino a quando l'assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);
Indennità post-sanatoriale
Durante il periodo di trattamento post-sanatoriale, seguente un periodo di ricovero o cura ambulatoriale non inferiore a sessanta giorni, viene corrisposta per un periodo di ventiquattro mesi (24 mesi), un'indennità giornaliera, decorrente dal giorno successivo alla data di guarigione clinica o stabilizzazione. Rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiore a 60 gg e si interrompe nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare superiore a 60 gg.
Questa indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di ricovero o cura ambulatoriale.
Assegno di cura o di sostentamento
Dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale, viene corrisposto per un periodo di due anni (2 anni) di cura o di sostentamento, rinnovabile di due anni in due anni, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari, un assegno mensile, pagabile in rate mensili posticipate. Si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure. Ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari.
Assegno natalizio
Da corrispondere nel mese di dicembre in misura fissa, qualora l'interessato abbia usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare. Non occorre presentare domanda.
IMPORTI DA CORRISPONDERE
Le modalità di corresponsione delle indennità sotto descritte vengono determinate, ogni anno, dal Ministero dell'Interno con apposita circolare.
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L'ultima circolare dell'INPS, ha rideterminato gli importi come segue:
| Indennità | 1° gennaio 2012 |
1° gennaio 2013 |
1° gennaio 2014 |
| Indennità giornaliera | 12,59 | 12,97 | 13,12 |
| Indennità giornaliera spettante ai famliari di cittadino straniero con cittadinanza italiana |
6,30 | 6,49 | 6,56 |
| Indennità post-sanatoriale | 20,99 | 21,62 | 21,88 |
| Indennità post-sanatoriale spettante ai familiari di cittadino straniero con cittadinanza italiana |
10,51 | 10,82 | 10,94 |
| Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | 84,69 | 87,23 | 88,28 |
La domanda per ottenere l’indennità deve essere compilata sull’apposito modello predisposto dall’Azienda, reperibile presso i Distretti e presente nella modulistica, e deve essera presentata presso il Distretto di residenza.
Alla domanda, deve essere allegata:
per la richiesta di indennità di ricovero o cura ambulatoriale
- Attestazione di ricovero o inizio cura certificata da medico curante
- Cartella clinica
- Attestazione di dimissione o fine cura certificata da medico curante
- Attestazione di rifiuto della corresponsione dell'indennità da parte dell’INPS
per la richiesta di indennità di trattamento post-sanatoriale
- Attestazione di ricovero
- Cartella clinica
- Attestazione del medico curante di dimissione o fine cura, che indichi la stabilizzazione o guarigione clinica
- Attestazione di rifiuto della corresponsione dell'indennità da parte dell’INPS
per la richiesta di assegno di cura o di sostentamento
- Attestazione di permanenza dei requisiti sanitari che danno diritto all'indennità.
Per ottenere l'assegno di cura e sostentamento, deve essere presentata una nuova domanda entro 90 giorni dalla fine dell'indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.
L'assegno decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di 90 giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Non occorre domanda ai fini dell'erogazione dell'assegno natalizio.
Presso i Distretti di residenza.
DISTRETTO 1
- Presidio Ariosto, via Ariosto 3
tel. +39 06 6010.5284
dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Info: sportello.distretto1@aslroma1.it
La documentazione va inviata tramite PEC all’indirizzo email: protocollo@pec.aslroma1.it
oppure tramite posta ordinaria a protocollo@aslroma1.it.
Accesso al pubblico dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00
DISTRETTO 2
- UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza, via Tagliamento, 19
Segreteria di Direzione di Distretto, 5° piano
Tel. +39 06 6010.5894
- indennita a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti inps.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
DISTRETTO 13
- Poliambulatorio Boccea, via Boccea, 271
Tel. +39 06 6010.5119
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
DISTRETTO 1
- Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Pad. 26)
Tel. +39 06 6010.6867
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
DISTRETTO 15
- Direzione di Distretto
Modalità di richiesta tramite email a: distretto15@aslroma1.it
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