I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'INPS oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto a percepire, da parte dei competenti organi del SSN, le indennità previste dall'art. 5, comma 2 della Legge 88/1987.
CITTADINANZA
REDDITO
Percepire un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini IRPEF. Ai sensi della circolare n. 27/2000 del Ministero dell'Interno, se il titolare del beneficio è un cittadino maggiorenne, inserito in un contesto familiare, il reddito da prendere in considerazione, al fine della corresponsione dell'indennità in questione è quello del nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive (si intende soggetti presenti nel nucleo familiare come da attestazione dell’anagrafe comunale) e da quelli considerati a suo carico ai fini fiscali IRPEF.
Minimo imponibile IRPEF anno 2014: Per i dipendenti è di E. 8.000/ Per i lavoratori autonomi è di E. 4.800/ Per i pensionati minori di anni 70 è di E. 7.500/ Per i pensionati maggiori di anni 70 è di E. 7.750/ Per i redditi esclusivamente da fabbricati è di E. 500/ Per i redditi esclusivamente da terreni è di E. 185,92.
NON RICEVERE O COMUNQUE NON AVER DIRITTO A RICEVERE L'INDENNITA' TUBERCOLARE DALL'INPS.
Indennità di ricovero o di cura ambulatoriale
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale viene corrisposta una indennità fino a quando l'assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);
Indennità post-sanatoriale
Durante il periodo di trattamento post-sanatoriale, seguente un periodo di ricovero o cura ambulatoriale non inferiore a sessanta giorni, viene corrisposta per un periodo di ventiquattro mesi (24 mesi), un'indennità giornaliera, decorrente dal giorno successivo alla data di guarigione clinica o stabilizzazione. Rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiore a 60 gg e si interrompe nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare superiore a 60 gg.
Questa indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di ricovero o cura ambulatoriale.
Assegno di cura o di sostentamento
Dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale, viene corrisposto per un periodo di due anni (2 anni) di cura o di sostentamento, rinnovabile di due anni in due anni, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari, un assegno mensile, pagabile in rate mensili posticipate. Si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure. Ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari.
Assegno natalizio
Da corrispondere nel mese di dicembre in misura fissa, qualora l'interessato abbia usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare. Non occorre presentare domanda.
IMPORTI DA CORRISPONDERE
Le modalità di corresponsione delle indennità sotto descritte vengono determinate, ogni anno, dal Ministero dell'Interno con apposita circolare.
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L'ultima circolare dell'INPS, ha rideterminato gli importi come segue:
Indennità | 1° gennaio 2012 |
1° gennaio 2013 |
1° gennaio 2014 |
Indennità giornaliera | 12,59 | 12,97 | 13,12 |
Indennità giornaliera spettante ai famliari di cittadino straniero con cittadinanza italiana |
6,30 | 6,49 | 6,56 |
Indennità post-sanatoriale | 20,99 | 21,62 | 21,88 |
Indennità post-sanatoriale spettante ai familiari di cittadino straniero con cittadinanza italiana |
10,51 | 10,82 | 10,94 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | 84,69 | 87,23 | 88,28 |
La domanda per ottenere l’indennità deve essere compilata sull’apposito modello predisposto dall’Azienda, reperibile presso i Distretti e presente nella modulistica, e deve essera presentata presso il Distretto di residenza.
Alla domanda, deve essere allegata:
per la richiesta di indennità di ricovero o cura ambulatoriale
per la richiesta di indennità di trattamento post-sanatoriale
per la richiesta di assegno di cura o di sostentamento
Per ottenere l'assegno di cura e sostentamento, deve essere presentata una nuova domanda entro 90 giorni dalla fine dell'indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento.
L'assegno decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di 90 giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Non occorre domanda ai fini dell'erogazione dell'assegno natalizio.
Presso i Distretti di residenza.
DISTRETTO 1
DISTRETTO 2
DISTRETTO 13
DISTRETTO 14
Piazza S. Maria della Pietà, 5 (Pad. 26)
Tel. +39 06 6010.6867
orario: lun-ven ore 8.30-12.30
DISTRETTO 15
Segreteria direzione di Distretto, 4 piano
Tel. +39 06 6010.6198
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30