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Esenzione ticket per reddito

Per le esenzioni ticket per reddito codice E01, E02, E03 ed E04 non viene rilasciato il tesserino. 

Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all'esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:

  • E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a  € 36.151,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E02: disoccupati iscritti a un Centro per l'Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari  a € 8.263,31 incrementato a  € 11.362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • X24: minori non accompagnati; è assegnato al minore in fase di prima iscrizione al SSN con validità fino al compimento al compimento dei 18 anni di età (ex E05);
     
  • X23: minori stranieri indigenti (comunitari ed extracomunitari) di età inferiore ai 6 anni (ex E07 ed ex E08);
     
  • E06: cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, richiedenti protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, per tutta la durata della richiesta di protezione, fino alla definizione della pratica, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego;
     
  • E07: cittadino comunitario non iscritto né iscrivibile al SSR privo di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI con meno di 6 anni o più di 65 anni;
     
  • E08: cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in possesso di Tesserino STP con meno di 6 anni o più di 65 anni.

Il diritto all'esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04). 

All'atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell'assistito, la presenza dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN. 

 

Chi può presentare l'autocertificazione chiudi dettagli apri dettagli

L’autocertificazione può essere presentata dal soggetto titolare del requisito di esenzione ultrasessantacinquenne con reddito inferiore al minimo previsto, disoccupato, titolare di assegno - ex pensione - sociale, titolare di pensione al minimo per sé e per i propri familiari a carico (va rilasciato un modello di autocertificazione per ciascun soggetto esente). 
Può inoltre essere presentata da uno qualsiasi dei soggetti a carico del titolare del requisito, per sé e per tutti gli altri membri del nucleo familiare esenti. 
Può essere presentata dal genitore del minore, dal tutore, dall'interessato con l'assistenza del curatore. 
Per chi si trovi in una situazione di impedimento per motivi di salute l’autocertificazione può essere presentata dal coniuge, dal figlio, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In tal caso va compilato il modello di temporaneo impedimento fornito dalla Asl, con allegata fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale. Tutte le Autocertificazioni verranno sottoposte a verifica. L'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Come ottenere l'esenzione chiudi dettagli apri dettagli

L'autocertificazione di esenzione per motivi di reddito va inoltrata, preferibilmente, tramite SPID, accedendo alla sezione del sito Salute Lazio “Autocertificazione per reddito”

L'autocertificazione può essere anche inviata al Distretto di residenza attraverso un indirizzo di posta non certificato, con indicazione del proprio recapito telefonico. L’autocertificazione va redatta sugli appositi moduli predisposti e scaricabili.

È possibile infine recarsi presso gli sportelli distrettuali, per rilasciare l'autocertificazione in doppia copia (una copia per la ASL ed una copia per l'assistito), presentando la seguente documentazione: 

  • Documento di riconoscimento valido del dichiarante e fotocopia;
  • Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del dichiarante e fotocopia (se la dichiarazione non è resa dall'interessato, anche copia del documento e della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del beneficiario dell'esenzione);

Per le esenzioni ticket per reddito codice E05, E06, E07 ed E08 viene rilasciato a vista il tesserino dagli sportelli distrettuali

Nella pagina "Dove fare esenzione" è possibile consultare gli sportelli di Medicina Generale dove poter presentare la richiesta di Esenzione per Reddito.

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