Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 e il Regolamento (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA). La D.G.R. n° g 18971 del 24 dicembre 2014 definisce le linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Gli articoli 8-9-10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie 1, 2, e 3 secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate e riconosciute.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.
Richiesta di riconoscimento
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all’art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 (allegato A 2 G.R. n. G18971 del 24/12/2014) a tal fine gli operatori devono presentare domanda alla Regione Lazio per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Roma 1 utilizzando il Modello della Tab. A1 della D.G.R. n° g 18971 completo degli allegati richiesti.
Richiesta di registrazione
Sono soggette a registrazione le attività elencate nella Tab. A1 della D.G.R. n° g 18971 del 24 dicembre 2014. Per registrarsi le ditte devono presentare una domanda in bollo (all. B6) alla Regione Lazio per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Roma 1 per l’assegnazione del codice di registrazione allegando i documenti riportati nella domanda e la ricevuta del versamento di € 50,00
Trasporto sottoprodotti di origine animale: registrazione
L’attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti derivati è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009.
Si definiscono 3 categorie di sottoprodotti con lavorazioni e destini diversi:
Categoria 1: sottoprodotti tra cui, ad esempio, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali di allevamento (vedi art. 8 del suddetto Regolamento)
Categoria 2: stallatico ed altri elencati all’art. 9
Categoria 3: grasso e ossa, teste di pollame ed altri elencati all’art. 10
I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano. L’operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell’ambito delle attività di controllo ufficiale della Asl.
Per quanto concerne le caratteristiche specifiche del mezzo si rimanda al foglio informativo relativo all’assegnazione dei codici di identificazione da apporre sulle targhe.
Nota: non necessitano di registrazione gli allevatori che trasportano lo stallatico aziendale all’interno dell’azienda stessa e/o terreni ad essa pertinenti.
Principali normative di riferimento:
• Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano;
• Regolamento (UE) n. 142/2011;
• Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/09 approvate il 07/02/2013;
• Linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971
UOC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Piazza S. Maria della Pietà, 5 Pad. VIII° - 00135 Roma
lun-ven ore 9.00-12.00 e gio ore 15-16.30
Tel: +39 06 6835.6612 - Fax +39 06 6835.4805
Modulo di richiesta di registrazione (allegato B6 linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971) compilato, con allegata la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (allegato B10 linee guida regionali);
• relazione tecnico-descrittiva dei mezzi e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante della ditta;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia);
• fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• ricevuta di versamento della tariffa dovuta
RICONOSCIMENTO
versamento di € 1.032,91 su
C/C postale n. 00785014 intestato a Regione Lazio -Servizio Tesoreria
o su C/C Bancario, codice IBAN IT 03 M 02008 05255 000400000292 intestato a Regione Lazio -Servizio Tesoreria
VOLTURA E VARIAZIONE/AMPLIAMENTO
versamento di €103.29
C/C postale n. 00785014 intestato a Regione Lazio -Servizio Tesoreria
o su C/C Bancario, codice IBAN IT 03 M 02008 05255 000400000292 intestato a Regione Lazio -Servizio Tesoreria
TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE
ai fini della registrazione, voltura e variazione/ampliamento l'ASL riscuote l'importo di € 50.00
bonifico bancario:
IBAN IT 32 P 08327 03398 000000001060
BIC: ROMAITRRXXX
BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL
FIL: AG. 5
CONTABILITÀ SPECIALE n. 0319720 presso la Banca d'Italia
Intestato alla ASL Roma 1 Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma - Servizio Tesoreria Causale AREA C "Sottoprodotti di Origine Animale"
Al fine di ottenere la registrazione, l’operatore titolare della ditta di trasporto presenta la notifica dell’apertura (richiesta di registrazione) di attività presso la Asl in cui ha sede l’attività (sede operativa/rimessa automezzi). Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL competente per territorio, verificata la completezza della documentazione pervenuta, trasmette alla Regione-Settore Veterinario la domanda e la documentazione prevista (allegato B7 linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971 ). Il Settore Veterinario Regionale ricevuta la comunicazione dalla ASL provvede a richiedere al sistema informativo nazionale SI.NTE.SI, previo inserimento dei dati dello stabilimento e della ditta titolare dello stesso, il numero di “registrazione” (Approval Number) da attribuire e lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL, che lo notifica all’operatore. L’operatore può iniziare le attività successivamente all’avvenuta notifica. L’avvenuta registrazione è comunicata al richiedente tramite e-mail o posta ordinaria.
Allegato A1 Impianti/attività registrati ai sensi dell'Art.23 del Regolamento 1069
Allegato A2 Stabilimenti/Impianti riconosciuti ai sensi dell'Art.24 del Regolamento 1069
Allegato A4 Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati Regolamento CE 1069/2009
ALLEGATO B10 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento
ALLEGATO H1 Comunicazione utilizzo fertilizzanti organici ed ammendanti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009
Trasporto sottoprodotti di origine animale: assegnazione codice d’identificazione
Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta, l’elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo e le eventuali variazioni.
Ricevuta la comunicazione, il Servizio Veterinario della ASL inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati assegnando un codice di identificazione.
NOTA: la documentazione relativa all’avvenuta comunicazione, con l’attribuzione del codice, deve essere sempre disponibile durante il trasporto.