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Alimentazione Animale

L’applicazione del Regolamento (CE) 183 del 12 gennaio 2005 sul territorio nazionale ha comportato una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi.
Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione delle materie prime e fino alla somministrazione degli stessi agli animali.
Lo scopo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dell’alimentazione animale lungo tutta la filiera alimentare secondo un approccio integrato della filiera dal campo alla tavola.
L’attività di controllo è espletata dal Servizio veterinario Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche attraverso l’attuazione del Piano Regionale di Alimentazione Animale con un programma di ispezioni, verifiche, audit e campionamenti basati su una categorizzazione del rischio delle specifiche attività.
Le attività riguardano anche sopralluoghi per l’accertamento dei requisiti in funzione dei relativi atti di registrazione/riconoscimento degli impianti.

MODULISTICA:

Istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 183-2005, artt. 2 e 10

Istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183-2005, articoli 2, 9 e 18

Dichiarazione Regolamento 183-2005, articolo 17, autocertificazione

Comunicazione Variazione Ragione Sociale ai sensi del regolamento 183-2005

 

 

Regolamento 183/2005 chiudi dettagli apri dettagli

Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare. Tale Regolamento prevede che gli operatori del settore dei mangimi assicurino che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, dalla legislazione nazionale nonché ai dettami della corretta prassi igienica. È inoltre previsto che gli operatori del settore dei mangimi, che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria, pongano in atto, gestiscano e mantengano una procedura scritta permanente o procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP).

Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare senza:

a) la registrazione di cui all’articolo 9;

oppure

b) il riconoscimento prescritto a norma dell’articolo 10.

Risulta necessario il RICONOSCIMENTO ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE 183/2005, qualora venga espletata una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del presente regolamento:

Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:

  • additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo;
  • additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo;
  • additivi tecnologici: "antiossidanti") soltanto quelli con un contenuto massimo fissato;
  • additivi organolettici: "coloranti" carotenoidi e xantofille.

Prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE:

  • proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1.2.1: Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale - ottenuti da microrganismi e da substrati elencati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis - le cui cellule sono state uccise);
  • prodotti collaterali risultanti dalla produzione di aminoacidi mediante fermentazione: tutti i prodotti del gruppo.

b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del presente regolamento;

  • Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:
  • additivi zootecnici: "altri additivi zootecnici"
  • coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;
  • stimolatori della crescita: tutti gli additivi;
  • additivi nutrizionali:
  • vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite: A e D;
  • "composti di oligoelementi": Cu e Se.

c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento di cui trattasi.

  • Additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003:
  • additivi zootecnici: "altri additivi zootenici"
  • coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi;
  • stimolatori della crescita: tutti gli additivi.

Al fine di ottenere il riconoscimento è necessario presentare istanza di riconoscimento (vedi modulistica: istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento 183-2005, artt. 2 e 10) alla U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl dove ha sede l’attività.
La U.O.C., verificati i requisiti, provvederà ad ottenere il numero di riconoscimento dalla Regione; tale riconoscimento viene ottenuto contemporaneamente all’espletamento della pratica autorizzativa dell’attività. Si precisa che l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 10, lettera a) fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005 deve essere inviata al Ministero della Salute (vedi sito Ministero). Le imprese che effettuano esclusivamente l’attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, non sono soggette ad ispezione in loco da parte dell’Autorità competente. Tali imprese unitamente all’istanza di riconoscimento devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l’attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento (vedi modulistica: 3-Dichiarazione regolamento 183/2005, articolo 17, autocertificazione). Per tutti i restanti operatori del settore dei mangimi attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, è sufficiente una REGISTRAZIONE (vedi modulistica: 2-Istanza di registrazione ai sensi del regolamento 183-2005, articoli 2, 9 e 18 Si informa che copia del Regolamento CE 183/2005 ed il Regolamento CE 1831/2003, possono essere scaricati dal seguente sito http://eur-lex.europa.eu/

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