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ANIMALI ESOTICI

La detenzione di animali esotici


La Legge regionale n. 89/1990, all’articolo 1, definisce gli animali esotici: tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se si sono riprodotti in cattività nel territorio nazionale.

I possessori di animali esotici a qualsiasi titolo, sono tenuti a inoltrare la domanda di autorizzazione al Sindaco tramite il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente.

Le richieste di autorizzazione, dovranno essere consegnate a mano o spedite al Protocollo Informatico della ASL Roma 1, il quale provvederà all'invio della pratica alla Struttura competente.

e-mail: protocollo@pec.aslroma1.it

Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma 

lun-ven ore 08.45 -13:00 / 14.30-17.15

Tel. +39 06  6010 8431

AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE

I possessori di animali esotici sono tenuti a inoltrare la domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco, tramite il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente, entro otto giorni dall’inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
 L’autorizzazione è NOMINATIVA.

Documenti da consegnare:


• domanda come da Allegato 1 L.R.89/90;
• certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza;
• per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES;
• planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali;
• una marca da bollo del valore corrente;
• autocertificazione antimafia e copia del documento;
• versamento di € 169,00 con bonifico bancario IBAN IT32.P0832.7033.98.000.000.001.060
se richiesto BIC  ROMA IT RR intestato a: ASL Roma 1 Servizio Tesoreria - Borgo Santo Spirito, 3 indicando nella causale: 5221 Autorizzazione detenzione animali esotici

AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO

I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo commercio degli stessi, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione da inoltrare, per mezzo del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, al Sindaco. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. La detenzione degli animali a scopo commerciale presuppone una permanenza a breve termine di soggetti (al massimo 90 giorni).


Documenti da consegnare:

• domanda come da Allegato 2 L.R.89/90;
• certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza;
• per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES;
• planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali;
• autocertificazione antimafia e copia del documento;
• una marca da bollo del valore corrente;
• versamento di € 169,00 con bonifico bancario IBAN IT32.P0832.7033.98.000.000.001.060
se richiesto BIC  ROMA IT RR intestato a: ASL Roma 1 Servizio Tesoreria - Borgo Santo Spirito, 3 indicando nella causale: 5221 Autorizzazione commercio animali esotici
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente;


I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario dalla ASL territorialmente competente, dove annotano tutte le movimentazioni degli animali commercializzati (nel caso in cui vengano allevati, vanno indicate le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari).  


In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.

 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

• Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito al parere favorevole del Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente (che provvede a compiere gli accertamenti previsti per la fase istruttoria) e previo nulla osta della Commissione tecnica regionale.
• Il Servizio Veterinario accerta, mediante colloquio, la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
• Il Servizio Veterinario verifica i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinati agli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone e rilascia, prima dell’acquisizione dell’animale, preventivo NULLA OSTA TECNICO. 
I possessori sono tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l’alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

N.B. Prima di acquistare un animale esotico, è fondamentale informarsi sulle sue necessità, in particolare:

• l’ambiente in cui vive deve avere determinate caratteristiche (temperatura, luce, umidità, tipo di lettiera, ricovero, dimensioni della struttura che deve ospitarlo, eventuale presenza di tronchi marcescenti, ecc.);
• l’alimentazione deve essere adatta per ogni specie;
• non trattandosi di animale domestico, va considerato che presenta una scarsa propensione ad interagire con l’uomo ed anche le capacità comunicative sono difficilmente interpretabili.

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