Protocollo per asili nido/scuole
I Distretti, attraverso i medici dell’assistenza sanitaria in ambito scolastico e in stretta collaborazione/integrazione con i Pediatri di Famiglia, promuovono la salute dei bambini e ragazzi che frequentano gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole di istruzione primaria e secondaria, attraverso una serie di interventi:
- educazione alla salute secondo i programmi del catalogo scuola,
- risposte a richieste specifiche delle scuole dettate da situazioni di emergenza,
- inserimento scolastico di alunni affetti da patologie croniche: censimento degli alunni con patologie croniche (da effettuarsi all’inizio di ogni anno scolastico),
- incontri informativi/formativi relativi alla specifica patologia, con i docenti dell’alunno e altro personale scolastico interessato, relativi anche alla somministrazione di farmaci.
Le diete dell’asilo nido vengono elaborate dal pediatra del nido in collaborazione con le dietiste del Municipio.
Sono ammesse modifiche solamente in base a certificazione del medico curante che specifichi la diagnosi, il tipo di dieta, e la sua eventuale durata.
Non è ammesso portare alimenti dall’esterno (DL 155-156).
Al momento dell’allontanamento dovrà essere compilato apposito modello (Allegato 2) con la motivazione dell’allontanamento (segni e sintomi in presenza dei quali si ritiene appropriato disporre l’allontanamento), firmato dall’educatrice e dal genitore/persona delegata che ha prelevato il bambino.
Nel periodo che precede l’effettivo allontanamento è sempre necessario:
- mantenere il bambino in uno spazio separato, non a diretto contatto con i compagni
- evitare possibilmente i contatti ravvicinati − inferiori ai 50 cm di distanza − e bocca-bocca
- utilizzare guanti monouso ogni qualvolta vi siano liquidi biologici (sangue, vomito, feci, ecc.).
L’allontanamento è disposto dal Dirigente Scolastico o suo delegato nei confronti di bambini/ragazzi che presentano segni e sintomi che potrebbero essere riferiti a malattie diffusibili ed effettuato tramite avviso al genitore che è tenuto a provvedere.
Nel periodo che precede l’effettivo allontanamento è sempre necessario:
- mantenere il soggetto in uno spazio separato, non a diretto contatto con i compagni
- evitare possibilmente i contatti ravvicinati − inferiori ai 50 cm di distanza − e bocca-bocca
- utilizzare guanti monouso ogni qualvolta vi siano liquidi biologici (sangue, vomito, feci, ecc.).
Riammissione dopo allontanamento o assenza
Non è richiesto il certificato medico per la riammissione, salvo che per le malattie riportate nella Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” (per maggiori informazioni, leggere l'elenco malattie per le quali è necessaria la certificazione medica ai sensi della Legge Regionale 22/10/2018 n.7).
È cura dei genitori comunicare tempestivamente alla scuola l’insorgenza di una malattia infettiva affinchè si possano applicare i provvedimenti necessari alla tutela della salute della comunità scolastica.
Sarà poi compito dei medici del distretto, in collaborazione con il Servizio Igiene Sanità Pubblica, mettere in atto le misure di profilassi ritenute opportune nei confronti del soggetto malato, dei conviventi e dei contatti.
Per l’ammissione dei bambini al primo anno dell’asilo nido si richiede:
- Scheda Notizie (Allegato 1), opportunamente compilata dai genitori, contenente notizie generali sullo stato di salute del bambino. Il Pediatra di Famiglia potrà aiutarli, se necessario, a compilarlo e, poichè non è un certificato, non prevede alcun onorario/compenso.
Assenze programmate
Per le assenze programmate dalla scuola o dalla famiglia (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari), qualora il genitore comunichi preventivamente alla scuola, per iscritto, ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 3), il periodo di assenza programmata, non occorre al rientro alcuna certificazione medica.
Assenze non programmate
Per le assenze non programmate, non è richiesto il certificato medico per la riammissione, salvo che per le malattie riportate nella Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” (per maggiori informazioni, leggere l'elenco malattie per le quali è necessaria la certificazione medica ai sensi della Legge Regionale 22/10/2018 n.7).
Certificati ad Uso Scolastico che il Pediatra può rilasciare gratuitamente
- Certificato di esonero dall’educazione fisica
L’esonero, temporaneo o permanente, parziale o totale, per provati motivi di salute, viene concesso dal Dirigente Scolastico, su richiesta della famiglia dell’alunno corredata dalla certificazione del pediatra/medico curante. Il pediatra/medico curante redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore, con il quale il genitore stesso potrà comunicare al Capo d’Istituto le condizioni patologiche del figlio e chiedere l’esenzione dall’Educazione fisica (la richiesta di esenzione è avanzata dal genitore al Dirigente Scolastico, accompagnata dal certificato medico).
- Certificato di “Stato di buona salute” per attività sportiva in ambito scolastico
La normativa vigente (art.1, DM 28/02/1983) prevede il rilascio, in forma gratuita (come previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale dei pediatri di famiglia), esclusivamente a seguito di presentazione di richiesta scritta e firmata dell’autorità scolastica competente, che specifichi la motivazione della richiesta, e solo nei seguenti casi. - Alunni che svolgono attività fisico-sportive, organizzate dagli organi scolastici, nell’ambito di attività para-scolastiche;
- Alunni che partecipano ai “Giochi della Gioventù”, ai “Campionati Studenteschi”, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Il pediatra/medico curante rilascerà, all’atto della richiesta, un certificato valido per tutte le attività sportive che l’alunno praticherà nell’ambito scolastico nei dodici mesi successivi (art. 49, DPR 445/2000).
Certificato per assenza per malattia
-
Certificato per malattia: elenco malattie per le quali è necessaria la certificazione medica ai sensi della Legge Regionale 22/10/2018 n.7
Certificati che il Pediatra può rilasciare a Pagamento
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Certificato di idoneità sportiva non agonistica, fuori dell’ambito scolastico (o di tipo privato, anche se svolta nella struttura scolastica). Tale certificazione rientra tra le attività libero professionali del Pediatra convenzionato ed è pertanto soggetta a retribuzione.
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Certificato per attività ludico-motoria al di fuori della scuola
Al di fuori dell’Istituzione scolastica può accadere, invece, che alcuni Enti o Associazioni o Comuni, chiedano tale certificazione che è giustificabile perchè spesso vengono richieste al bambino prestazioni di tipo quasi sportivo (vedi Scout, intrattenimenti estivi del Comune o di Enti, ecc). L’eventuale richiesta viene sempre fatta dal genitori.
Certificati non dovuti
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Certificato per l’educazione fisica in ambito scolastico
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Certificato per l’attività ludico-motoria nelle scuole materne
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Certificato per la dieta del bambino che frequenta l’asilo nido. Sarà la famiglia a dare al nido comunicazioni riguardo l’alimentazione, al momento opportuno, analogamente a quanto fa tramite la “Scheda Notizie” per la prima ammissione.
-
Giustificazione per l’assenza del bambino dall’Asilo Nido per più di 20 giorni in un trimestre. L’articolo 8 del Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma prevede, ”in caso di assenze superiori a 20 giorni in un trimestre”, la presentazione di una “giustificazione scritta”, per evitare la decadenza dal posto. Il Pediatra rilascerà il certificato (attestante la non presenza di malattie in atto) esclusivamente per:
- assenza per malattia per più di 5 giorni, ovvero se il bambino rientra al 7° giorno dall’inizio della malattia.
- assenza non programmata, superiore a 5 giorni, ovvero se il bambino rientra al 7° giorno dall’inizio dell’assenza. - In tutti gli altri casi le assenze saranno giustificate dal genitore.
Per ridurre i timori degli operatori della scuola al verificarsi di un “caso” di malattia infettiva nella comunità scolastica, è stato elaborato un sintetico documento informativo (Allegato 4), che con linguaggio semplice fornisce alcune informazioni utili allo scopo.
In particolare, accanto ad informazioni più generali, vengono fornite informazioni specifiche riguardo ad alcune malattie infettive (periodo di incubazione, periodo di contagiosità, provvedimenti nei confronti del malato e dei contatti) che, nell’esperienza dei pediatri più di altre generano timori nella scuola e nelle famiglie.
Se il bambino è affetto da una patologia (allergica, dismetabolica, ecc) per la quale è controindicata l’assunzione di alcuni alimenti, verrà rilasciato un certificato (a pagamento) attestante la patologia da cui è affetto il bambino (che il medico redigerà solo se esistono i dati clinici e di laboratorio) con l’indicazione degli alimenti dei quali si sconsiglia l’assunzione.
Il certificato verrà redatto su richiesta del genitore e ad esso rilasciato.
Sarà il genitore, poi, a presentare domanda per l’esenzione al Dirigente Scolastico, allegando la certificazione medica.
Ai genitori spetta la responsabilità principale della prevenzione e della identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare, con ispezioni settimanali del capo.
I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.
L’insegnante che nota segni evidenti di infestazione sul singolo bambino, ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico deve disporre l’allontanamento obbligatorio del bambino e inviare ai genitori una lettera in cui è richiesto un certificato medico (Circolare Ministero Sanità 13 marzo 1998).
I medici dell’assistenza sanitaria in ambito scolastico sono responsabili per l’informazione e l’educazione sanitaria in tema di prevenzione.
Il pediatra/medico curante ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario, e certificare l’avvenuto trattamento per la riammissione a scuola.
Non è richiesto il certificato medico per la riammissione, salvo che per le malattie riportate nella Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” (per maggiori informazioni, leggere l'elenco malattie per le quali è necessaria la certificazione medica ai sensi della Legge Regionale 22/10/2018 n.7).
È cura dei genitori comunicare tempestivamente alla scuola l’insorgenza di una malattia infettiva affinchè si possano applicare i provvedimenti necessari alla tutela della salute della comunità scolastica.
Sarà poi compito dei medici del distretto in collaborazione con il Servizio Igiene Sanità Pubblica, mettere in atto, le misure di profilassi ritenute opportune nei confronti del soggetto malato, dei conviventi e dei contatti.
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