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Accertamenti e Atti Collegati ad Allerte Alimentari

Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato e per alimenti a rischio si intendono quelli dannosi per la salute ovvero quelli inadatti al consumo umano (art. 14 Reg. CE 178/02).

L’ art. 50 Reg. CE 178/02 prevede l’istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione, attraverso una rete tra gli Stati membri CE, di un rischio diretto o indiretto dovuto ad alimenti (Sistema di Allerta).

In linea generale, il rischio è comprovato dal reperimento, talvolta accertato per via analitica, di contamianti fisici, chimici o biologici capaci di determinarlo.

Una volta venuta in possesso di dette informazioni, l'Autorità competente esegue le verifiche del caso presso gli esercizi interessati e la rete di quelli eventualmente collegati, al fine di accertare l'effettivo ritiro dal mercato del prodotto risultato non conforme.   
                    
Inoltre, nel caso i prodotti siano già pervenuti al consumatore finale, le imprese alimentari debbono provvedere ad informare detto consumatore, attivando le procedure di richiamo dal mercato del prodotto stesso (es. apposizione cartellonistica nel punto vendita). 

Il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. (fatta salva la delega del procedimento ad altro dirigente veterinario) e la pratica viene seguita dai dirigenti veterinari, tecnici della prevenzione e dal personale amministrativo.

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