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pubblicata il 2 Luglio 2021

Certificazione Verde e Certificato Vaccinale: come funzionano


CERTIFICAZIONE VERDE

Dal 17 giugno è attiva la piattaforma nazionale del Ministero della Salute per il rilascio della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass), emessa in formato digitale e stampabile.

Può essere scaricata dai cittadini che hanno ricevuto via SMS o email il codice di avvenuta vaccinazione, o test negativo, oppure ancora se guariti dal COVID-19.
 

ITALIA

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, la Certificazione Verde Covid-19 sarà richiesta a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, come disposto dalla legge n.126 del 16 settembre 2021 e dal decreto-legge n.127 del 21 settembre 2021

Le disposizioni prevedono:

  • tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
  • il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici dal 23 luglio 2021.


La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia anche per:

  • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
  • accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente; 
  • permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici; 
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"; 
  • accedere ai seguenti servizi e attività:
    - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
    - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
    - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
    - centri termali; parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
    - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
    - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    - sale da ballo, discoteche, locali assimilati; 
    - concorsi pubblici.

  • per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
    - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
    - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
    - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
    - funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
    L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
     
  • per accedere a scuole e università:
    - chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
    - chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
    - il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.
    L’obbligo della Certificazione per l’accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122).
     

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti o un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Per conoscere i casi in cui l’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica, è possibile consultare l’elenco nelle FAQ esenzioni.


EUROPA

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.
Per conoscere le norme applicate da ciascun Paese per i viaggiatori, consultare il sito Re-open EU.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2;
  • esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
  • aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Per tutte le informazioni sul funzionamento della Certificazione Verde e su come ottenerla, consultare la piattaforma dedicata.

Nel caso di smarrimento o di non ricezione dell’SMS o della mail, anche se si è completato il ciclo vaccinale, è possibile recuperare il codice di avvenuta vaccinazione collegandosi al sito per il recupero dell'AUTHCODE.

Chi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ma è stato vaccinato in Italia, può ottenere la Certificazione attraverso il sito dedicato.

I cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero, potranno ottenere il rilascio della Certificazione Verde Covid-19 seguendo le indicazioni contenute nella pagina dedicata.

Per avere informazioni su aspetti sanitari o se si ha ancora bisogno di aiuto per recuperare il codice AUTHCODE è disponibile il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

Per le domande più comuni è possibile consultare la pagina delle FAQ.

Per conoscere i numeri delle Certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale DGC, è possibile consultare la pagina dedicata.


CERTIFICATO VACCINALE

Dal 15 giugno, i cittadini residenti nel Lazio che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, possono scaricare il Certificato Vaccinale dal portale Salute Lazio, accedendo alla sezione Scarica il tuo referto

Per scaricare il certificato è necessario munirsi del proprio Codice Fiscale e delle credenziali ricevute via SMS dopo la seconda dose.
Il certificato sarà disponibile entro 3 giorni (72 ore) dalla data di completamento del ciclo vaccinale.

I certificati vaccinali sono consultabili anche dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), disponibile per i cittadini maggiorenni iscritti e assistiti dal Sistema Sanitario Regionale.
Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico è necessario essere in possesso di Tessera Sanitaria con chip (TS-CNS) abilitata, o di carta d’identità elettronica (CIE) oppure di utenza SPID.

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