I cittadini provenienti da paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo attestato, hanno diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi bilaterali. Inoltre devono recarsi alla ASL territorialmente competente che provvederà a rilasciare un formulario che l'assistito darà al medico.
I cittadini provenienti da Paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo attestato, hanno diritto all'assistenza sanitaria, in base a trattati e accordi bilaterali.
Tali cittadini devono recarsi alla ASL territorialmente competente che provvederà a rilasciare un formulario che l'assistito darà al medico.
Stati in convenzione
Australia; Argentina; Bosnia Erzegovina; Brasile; Capoverde; Macedonia; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Serbia Montenegro; Tunisia; Vaticano.
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno:
*richiedenti asilo politico o umanitario (attualmente definiti richiedenti Protezione Internazionale): l'iscrizione obbligatoria è garantita dalla presentazione della richiesta all'emanazione del provvedimento da parte della Commissione, attraverso la presentazione del cedolino rilasciato dalla Questura attestante l'avvenuta presentazione della domanda di Protezione Internazionale. Attualmente la questura non rilascia il cedolino, ma un attestato nominativo che certifica che “il soggetto ha presentato domanda di protezione internazionale”. Tale attestato/cedolino consente un'iscrizione provvisoria (12 mesi), rinnovabile fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno (nota Regione Lazio prot. n. 91883/45/04 del 3.08.09, circ. Regione Lazio 140271 del 24/07/2013).
La durata dell'iscrizione è limitata e termina alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno. In presenza di carta di soggiorno la durata dell'iscrizione è illimitata.
L'iscrizione deve essere fatta nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora (domicilio indicato sul permesso di soggiorno).
I cittadini con permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione sussidiaria, che autodichiarano un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno, sono iscritti presso la ASL in cui eleggono il proprio domicilio per il periodo di 1 anno, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno o alla presentazione del titolo di soggiorno riportante il domicilio variato (nota Regione Lazio prot. n. 82330/53/07 del 2/07/2010).
Il diritto si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la seguente documentazione integrativa:
Iscrizioni al SSN dei minori stranieri non appartenenti alla UE, figli di genitori non in regola con le norme (nota Regione Lazio n. 461873 del 11/08/2014)
L'Accordo Stato Regioni, recepito dalla nostra Regione l'8/3/2013, ha sancito l'obbligo di iscrizione al SSR dei "minori stranieri sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno' (minori STP). Tuttavia, all'atto del recepimento di tale accordo, si rileva l'impossibilità di procedere all'iscrizione al S.S.R. di tali minori in quanto privi di Codice Fiscale.
In seguito alla ricezione della presente nota, i minori STP, figli di genitori non appartenenti alla Unione Europea, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno ma in possesso di regolare Codice Fiscale, possono essere iscritti al SSR con relativa assegnazione del Pediatra di Libera Scelta e del Medico di Medicina Generale, nel rispetto della normativa vigente.
Appartengono a tale fattispecie i figli minori di genitori precedentemente in possesso di regolare permesso di soggiorno, per i quali non è stato concesso il rinnovo, oppure i minori nati in Italia da genitori non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, ai quali all'atto della registrazione anagrafica viene rilasciato il Codice Fiscale dalle autorità competenti.
L'iscrizione ha durata di 6 mesi (in analogia al tesserino STP), rinnovabile per tutto il tempo in cui il minore soggiorna sul nostro territorio.
All'atto dell'iscrizione il genitore, munito del proprio tesserino STP, deve esibire:
Per i minori non in possesso di Codice Fiscale si rilascia il codice STP, rinviando tale iscrizione all'emanazione di precise indicazioni procedurali da parte del Ministero della salute (nota n. 64496 del 9/4/2013).
X01: qualora lo straniero temporaneamente presente non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01 che vale per la specifica prestazione richiesta.
Il codice di esenzione X01 è applicabile a tutte le ricette di prestazioni sanitarie, ivi comprese le prescrizioni di farmaci e le prestazioni successive, conseguenti alla prima richiesta. Il medico prescrittore pubblico potrà apporre sulla ricetta il codice di esenzione tenuto conto dell'attribuzione dello stesso codice effettuata in prima istanza dal medico dell'Ambulatorio STP.
E08: qualora lo STP avesse meno di 6 anni o più di 65 anni verrà rilasciato, in via transitoria, una tessera cartacea di esenzione con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino STP.
Non può essere rilasciato il tesserino STP a:
• turisti
• studenti
• religiosi
Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni:
Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia, i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno:
L'iscrizione deve essere effettuata nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora (domicilio).
Documentazione necessaria
Devono produrre ulteriore certificazione:
Il contributo annuo è riferito all'anno solare (1 gennaio -31 dicembre), non è frazionabile, e si calcola, ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023 art. 1, commi 240 e 241, applicando, sia sui redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all’estero, nell’anno precedente:
- l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28
- l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69.
L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico.
Il reddito percepito in Italia ed all’estero va dichiarato dal richiedente l’iscrizione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico.
Per gli studenti il contributo annuo forfettario è pari a € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani). Per i collocati alla pari il contributo annuo è pari a €
1.200,00. Gli studenti e i collocati alla pari per estendere l’assistenza ai familiari a carico devono corrispondere il contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero, comunque non inferiore a € 2.000,00.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato con modello F24:
codice tributo: 8846
codice regione: 08
anno di riferimento: xxxx (anno di iscrizione al SSR)
Gli stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, che hanno cioè presentato la relativa domanda, possono iscriversi temporaneamente (sei mesi, rinnovabili) al Distretto di riferimento della propria dimora.
Sono necessari
Il diritto è esteso ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la seguente documentazione integrativa:
In caso di pagamento nell’anno 2024 con le aliquote precedenti ma senza perfezionamento dell’iscrizione al SSR, la somma versata potrà essere recuperata dall’interessato chiedendone il rimborso alla Regione Lazio.
I cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno, che si trovano pertanto nella condizione di non poter chiedere l'iscrizione (obbligatoria o volontaria) al SSN possono accedere direttamente agli Ambulatori dedicati (Ambulatori STP / ENI) per le prestazioni di medicina e pediatria di primo livello.
Presso gli Ambulatori STP / ENI dell'Azienda, verrà rilasciato il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) di durata di 6 mesi e rinnovabile.
Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza (su modello predisposto dal Ministero della Salute) che rimane agli atti della struttura che lo emette, nella quale si attesta di non possedere risorse economiche sufficienti.
L'accesso agli Ambulatori STP / ENI non comporta alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Non è necessario esibire un documento di identità ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità.
UTILIZZO DEL TESSERINO