Partecipa con la tua opinione ×

Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari

La TEAM permette ai cittadini dell'Unione Europea (UE) e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) di ottenere le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, usufruendo delle cure 'medicalmente necessarie' con accesso diretto agli erogatori delle prestazioni (medico di medicina generale, ricovero ospedaliero, visite specialistiche, analisi cliniche ecc.). Ai cittadini UE e SEE sono garantite le prestazioni sanitarie alle stesse condizioni dei cittadini italiani, pagando gli eventuali ticket e beneficiando delle stesse prestazioni gratuite.

Il cittadino UE-SEE presente sul territorio italiano per turismo o cure, non ha diritto all'iscrizione al S.S.N. Se non è titolare della TEAM o di altro modello rilasciato dall'istituzione competente del paese di origine, è tenuto al pagamento per intero delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

La TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione (cure programmate).

I cittadini comunitari presenti in Italia con assicurazione sanitaria a carico del Paese di origine, devono presentare alla ASL competente per residenza/domicilio i seguenti modelli che danno diritto all'assistenza sanitaria:

  •     modello E106/S1
  •     modello E109/S1 (ex E37)
  •     modello E120/S1  
  •     modello E121/S1 (ex E33)
  •     SED S072.
Soggiorno in Italia di durata inferiore ai 3 mesi chiudi dettagli apri dettagli

È prevista l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale solo per i lavoratori stagionali.

Soggiorno in Italia di durata superiore ai 3 mesi chiudi dettagli apri dettagli

I Cittadini Comunitari Residenti hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.N., a parità di condizioni con i cittadini italiani per un tempo pari alla durata del contratto di lavoro se:

  • Lavoratori stagionali
  • Lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato e familiari a carico**
  • Familiari*, anche non cittadini della UE, di un lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato.

A tempo indeterminato se:

  • Lavoratori autonomi o subordinati con contratto a tempo indeterminato e familiari a carico**
  • Familiari*, anche non cittadini della UE di un lavoratore autonomo o subordinato con contratto a tempo indeterminato
  • In possesso di Attestato di soggiorno Permanente
  • Familiari a carico** di cittadino italiano.

*Familiare: coniuge; figlio proprio o del coniuge, minore di 21 anni o a carico; genitore proprio o del coniuge a carico (N.B. la persona convivente, ai sensi della legislazione vigente in Italia, non può essere considerata familiare).

** Familiare a carico: si intendono a carico i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 €.

I cittadini in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato meno di 1 anno durante i primi dodici mesi di permanenza in Italia e i loro familiari hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per 1 anno.

I cittadini in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato per più di 1 anno in Italia e i loro familiari hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione temporanea fino a che permane lo stato di disoccupazione.

I cittadini in stato di disoccupazione involontaria, iscritti ad un Corso di formazione professionale e i loro familiari hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per l’intera durata del corso.

I cittadini già lavoratori subordinati o autonomi, temporaneamente inabili a seguito di malattia o infortunio hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per l’intera durata dello stato di malattia o infortunio.

I cittadini iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per l’intera durata della mobilità.

I genitori comunitari di cittadini italiani hanno diritto all’iscrizione al SSR, con validità annuale, rinnovabile fino all’acquisizione dell’Attestato di soggiorno permanente che consente l’iscrizione a tempo indeterminato. 

Come fare chiudi dettagli apri dettagli

I cittadini in possesso di attestato di soggiorno temporaneo, che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria, hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia.
Ai fini dell'iscrizione al SSN è necessario presentare alla ASL competente:

  • autocertificazione attestato di soggiorno temporaneo rilasciato dal Comune di residenza;
  • autocertificazione del reddito ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000;
  • codice fiscale;
  • ricevuta di pagamento del contributo previsto (Modello F24).

Devono produrre ulteriore certificazione:

  • gli studenti (autocertificazione di iscrizione al corso di studio).

Il contributo annuo è riferito all'anno solare (1 gennaio-31 dicembre), non è frazionabile, e si calcola, ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023 art. 1, commi 240 e 241, applicando, sia sui redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all’estero, nell’anno precedente:

  • l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28;
  • l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69.  

In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 2.000,00, ovvero:

  • per un reddito fino a € 31.924,00 il contributo è pari a € 2.000,00;
  • per un reddito da € 51.645,69 e oltre il contributo è pari a € 2.788,87;
  • per un reddito da € 31.925,00 fino a € 51,645,68 il contributo è pari a € 2.000,000 + 4,0% del reddito eccedete € 31.925,00.

L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico.

Il reddito percepito in Italia ed all’estero va dichiarato dal richiedente l’iscrizione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico.
Per gli studenti il contributo annuo forfettario è pari a € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani).

Per i collocati alla pari il contributo annuo è pari a € 1.200,00. Gli studenti e i collocati alla pari per estendere l’assistenza ai familiari a carico devono corrispondere il contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero, comunque non inferiore a € 2.000,00.  

Il pagamento del contributo deve essere effettuato con modello F24:

Codice tributo: 8846

Codice Regione: 08

Anno di riferimento: XXXX (anno di iscrizione al SSR).

In caso di pagamento nell’anno 2024 con le aliquote precedenti ma senza perfezionamento dell’iscrizione al SSR, la somma versata potrà essere recuperata dall’interessato chiedendone il rimborso alla Regione Lazio.

Se sei un cittadino UE non iscritto/iscrivibile al SSN chiudi dettagli apri dettagli

I cittadini comunitari, presenti in Italia da più di 3 mesi, in condizioni di povertà e marginalità sociale, che non hanno la TEAM/modello sostitutivo, non sono in possesso di assicurazione sanitaria privata, si trovano nella condizione di non poter chiedere l'iscrizione (obbligatoria o volontaria) al Servizio Sanitario Regionale, possono accedere alle cure recandosi presso gli sportelli distrettuali, dove verrà rilasciato il tesserino ENI (Europeo Non Iscritto) di durata semestrale e rinnovabile.

Nota Informativa: prima del rilascio del codice ENI il cittadino comunitario dovrà leggere e sottoscrivere la nota informativa nella quale, sulla base della normativa vigente, sono state sinteticamente elencate le modalità con le quali nella Regione Lazio viene garantita l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari.
La nota è stata tradotta in 5 lingue: inglese, francese, rumeno, polacco e bulgaro.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • copia del documento di riconoscimento del Paese di provenienza
  • dichiarazione, come da Circolare n. 328086 Regione Lazio del 09/06/2014, attestante che il soggetto:
  1. è domiciliato da più di 3 mesi nella Regione Lazio
  2. non è residente sul territorio Italiano
  3. non è iscritto al Servizio Sanitario del paese di provenienza
  4. non è in possesso di alcun tipo di copertura sanitaria (TEAM, Modello Comunitario...)
  5. non è in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio Sanitario Regionale
  6. non è venuto in Italia per sottoporsi a cure mediche (possesso E112/S2)
  7. è in condizioni di povertà e fragilità sociale.

La struttura sanitaria deve verificare, presso il Paese di provenienza del cittadino comunitario, l'esistenza di un eventuale attestato europeo di assicurazione malattia (TEAM). Qualora il cittadino risulti assistito, il codice ENI deve essere annullato e la prestazione addebitata allo Stato comunitario di provenienza. Questa procedura deve essere ripetuta ad ogni eventuale rinnovo.

UTILIZZO DEL TESSERINO

  • prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche);
  • prescrizione farmaci;
  • rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Lo straniero ENI è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni:

  • prestazioni di primo livello ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (esempio: medicina generale, S.erT, DSM, Consultori Familiari);
  • prestazioni di urgenza erogate in Pronto Soccorso;
  • gravidanze e maternità;
  • interventi di prevenzione collettiva (vaccini, screening, prevenzione HIV);
  • patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di Attestato di esenzione);
  • età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizione degli italiani.

ESENZIONI

E07: qualora lo straniero ENI avesse meno di 6 anni o più di 65 anni, verrà rilasciato in via transitoria una tessera cartacea di esenzione con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino ENI.

Informativa per il rilascio del Codice ENI (in allegato)
Dichiarazione per il rilascio del Codice ENI (in allegato)

 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.