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pubblicata il 5 Febbraio 2022

Nuove disposizioni su Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) e per lo svolgimento delle attività educative, scolastiche e formative

Sono state emanate nuove misure urgenti in materia di Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Tra le principali misure previste, il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 dispone quanto segue.
 

 Certificazione verde Covid-19 (Green Pass): validità e limitazioni

  • Il Green Pass rimane valido senza necessità di nuove vaccinazioni per coloro che hanno ricevuto la terza dose, e per coloro che hanno contratto il Covid-19 e sono guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
  • Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che hanno ricevuto il Green Pass Rafforzato.
     

Scuola: regole per la gestione dei casi positivi

Scuola dell’infanzia

- fino a 4 casi di positività in classe: l’attività didattica prosegue in presenza;

- da 5 casi di positività: l’attività didattica è sospesa per cinque giorni.


Scuola primaria

- fino a 4 casi di positività in classe: l’attività didattica prosegue in presenza e docenti e alunni con più di 6 anni di età dovranno utilizzare la mascherina FFP2, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

-  da 5 casi di positività: per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza e docenti e alunni con più di 6 anni di età dovranno utilizzare la mascherina FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività didattica prosegue in modalità digitale integrata per 5 giorni.


Scuola secondaria di I e II grado

- con 1 caso di positività in classe: l’attività didattica prosegue in presenza e docenti e alunni dovranno utilizzare la mascherina FFP2;

-  con 2 o più casi di positività in classe: per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza e alunni e docenti dovranno utilizzare la mascherina FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri l’attività didattica prosegue in modalità digitale integrata per 5 giorni.


Cittadini stranieri in Italia: circolazione e accesso ai servizi

È consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato, dopo aver effettuato un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore), a coloro che provengono da uno Stato estero e hanno il certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto in Italia, se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione. La disposizione è valida anche per le persone vaccinate con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre dopo aver effettuato un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Per maggiori dettagli, consultare il testo del decreto-legge

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