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pubblicata il 28 Marzo 2022

Covid-19: dall’1 aprile nuove disposizioni su mascherine, Green Pass, luoghi di lavoro e scuole

 

A seguito della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022, il Decreto-Legge 4 marzo 2022 n. 24 ha emanato nuove disposizioni per il contrasto al contagio da Covid-19. Le misure previste entreranno in vigore dall’1 aprile.


Obbligo mascherina

  • Fino al 30 aprile, obbligo di mascherine FFP2 nei luoghi pubblici al chisuo, sui mezzi di trasporto e negli spazi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro, è sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Nelle scuole, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, è obbligatorio indossare mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva (sono esclusi i bambini fino al compimento dei sei anni di età e con patologia o disabilità non compatibili con l'uso di mascherine).


Sistema a colori delle regioni

  • Fine del sistema delle zone colorate.


Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) base

Dall’1 al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo di esibire il Green Pass base per:

  • Mense e catering;
  • Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione dei servizi alberghieri;
  • Concorsi pubblici;
  • Corsi di formazione pubblici e privati;
  • Colloqui in presenza con detenuti e internati;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all'aperto;
  • Utilizzo dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza.


Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) rafforzata

Dall’1 al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo di esibire il Green Pass rafforzato per l’ingresso ai seguenti spazi ed eventi:

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere inclusi spogliatoi e docce;
  • Convegni e congressi;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi centri estivi ed educativi per l'infanzia);
  • Feste e cerimonie civili o religiose ed eventi al chiuso;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Sale da ballo e discoteche;
  • Eventi e spettacoli anche sportivi che si svolgono al chiuso.


Luoghi di lavoro

  • Dall’1 aprile, è possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, over-50 compresi;
  • Dall’1 maggio, è eliminato l’obbligo di Green Pass Base.


Obbligo vaccinale

  • Fino al 15 giugno 2022, resta l’obbligo vaccinale per le persone over-50, il personale scolastico, universitario, militare e delle forze dell’ordine e sicurezza, nonché del soccorso pubblico e della Polizia Penitenziaria;
  • Fino al 31 dicembre 2022, resta l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e gli operatori negli ospedali e nelle RSA;
  • Fino al 31 dicembre 2022, rimane l’obbligo di Green Pass per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.


Scuola

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 sono in vigore le seguenti disposizioni:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

  • Fino a 4 casi di positività in classe: le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso, si attesta l'esito negativo del test con autocertificazione.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado e sistema di istruzione e formazione professionale

  • Fino a 4 casi di positività in classe: le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso, si attesta l'esito negativo del test con autocertificazione;
  • Gli alunni in isolamento possono seguire l’attività scolastica in didattica digitale integrata con certificazione medica che ne attesti lo stato di salute. La riammissione in classe avviene dopo aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare negativo.
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