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Modello di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90 e s.m.i)

Con Deliberazione 554 del 6 giugno 2019 è stato adottato il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.

Accesso agli Atti

Il diritto di accesso ai documenti è regolato dalla Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti".

L'accesso ai documenti dell’Azienda ASL Roma 1 è disciplinato con apposito “Regolamento Aziendale di attuazione della L. 241/90 per l’esercizio del diritto di Accesso agli Atti” adottato con Deliberazione 554 del 6 giugno 2019.

Scarica il “Regolamento” in formato PDF

Scarica la modulistica: Istanza di accesso ai documenti Amministrativi (L. 241/90 e s.m.i.)

 

Diritto di accesso ai documenti

In sintesi è il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, con il solo rimborso dei costi sostenuti dall’Ente. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque «abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi.

 

Definizione di documento amministrativo

È considerato "documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (art. 22, comma 1, lett. d) L. n. 241/90 e s.m.i).

 

le informazioni riguardanti le altre modalità di accesso documentali sono disponibili ai link sottostanti:

istanza per ACCESSO CIVICO (Art. 5, comma 1, D. Lgs 33/2013 come modificato dal D.L. 97/2016) 

istanza ACCESSO GENERALIZZATO (Art. 5, comma 2, D. Lgs 33/2013 come modificato dal D.L. 97/2016)

 

 

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