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Recupero ticket non corrisposti per prestazioni sanitarie 2011-2018 - FAQ


È in corso il recupero dei ticket sanitari non corrisposti per errate o inappropriate attestazioni di esenzione per reddito, relative alle prestazioni specialistiche e farmaceutiche degli anni 2011-2018 (come previsto dal DCA U00094 del 5 marzo 2019).

I cittadini che riceveranno la comunicazione relativa al recupero del ticket, al momento non dovranno eseguire pagamenti o presentare opposizioni. Data l’emergenza sanitaria in corso, la comunicazione ha lo scopo di interrompere i termini di prescrizione (ex art. 2946 del Codice civile), cioè i termini entro cui la ASL può procedere alla richiesta degli importi da recuperare.

Al termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia sarà inviata una successiva comunicazione con le modalità di pagamento e per un’eventuale opposizione.

Di seguito le risposte alle domande più frequenti.
 

  • SU CHE TIPO DI RICETTE VERTONO I CONTROLLI?

La richiesta di pagamento è riferita a prestazioni sanitarie e farmaceutiche usufruite dal 2011 al 2018 su cui è stata apposta un’esenzione per reddito a fronte di un’autocertificazione fornita dall’utente che, da controlli incrociati dei dati finanziari/reddituali da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), risulta non corretta ai fini dell'esenzione. Successivamente a questi controlli, il MEF ha richiesto alla Regione, di concerto con le ASL, il recupero dei crediti.
 

  • QUALI SONO I CODICI DI ESENZIONE ED I TETTI DI REDDITO PER CIASCUNO?

- E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.151,98 (ex art. 8 - c.16 legge 537/1993 e s.m.i.);
- E02: disoccupati iscritti a un Centro per l'Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 - c.16 legge 537/1993 e s.m.i.);
- E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 - c.16 legge 537/1993 e s.m.i);
- E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 - c.16 legge 537/1993 e s.m.i.).
 

  • COSA SI INTENDE PER REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi ai fini IRPEF prodotti dai componenti il nucleo. Il nucleo familiare è costituito dall’interessato, dal coniuge, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.
I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Il reddito di riferimento, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esenzione reddituale, è quello dichiarato nell’anno in cui sono state effettuate le prestazioni e, quindi, riferito all’anno di imposta precedente.
 

  • SU CHE BASE VIENE CALCOLATO L'IMPONIBILE?

Qualunque certificazione di reddito viene calcolata sull’importo imponibile lordo, e non sul netto, in riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (quindi posizione reddituale anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) del nucleo fiscale di appartenenza o posizione lavorativa.
 

  • IL REDDITO IRPEF E L’ ISEE SONO LA STESSA COSA?

No. L’ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dai ticket.
 

  • DOVE POSSO RECARMI PER AVERE DETTAGLI SULLA MIA POSIZIONE FISCALE?

I cittadini che avessero dubbi o necessità di chiarimenti possono verificare la propria posizione fiscale presso i propri consulenti di riferimento (CAF, Commercialista, Patronati, ecc.). La ASL, infatti, non ha alcuna possibilità di entrare nel merito in quanto non ha accesso ai data base del MEF.
 

  • ESISTE UN TERMINE DI PRESCRIZIONE ENTRO CUI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO?

Sì, 10 anni.
 

  • DOVE POSSO TROVARE LE INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO?

Tutte le informazioni circa la modalità di pagamento e le modalità attraverso le quali sarà consentito produrre eventuale documentazione a discarico della pretesa saranno comunicate al termine dello stato emergenziale per COVID-19.
 

  • CHE TIPO DI SUPPORTO POSSONO FORNIRE GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLA ASL?

L'avviso rispetta i vincoli in materia di privacy, per questo contiene solamente l'indicazione degli importi dovuti.
Come indicato nella lettera inviata “il dettaglio delle singole prestazioni è consultabile sul sito: https://www.salutelazio.it/servizi-on-line (accessibile tramite credenziali SPID)".
Gli uffici distrettuali della ASL Roma 1 sono a disposizione per chiarimenti in merito al contenuto delle lettere ricevute ma non ad aspetti fiscali o tributari che dovranno essere verificati presso le opportune sedi (CAF, Commercialisti, Patronati, ecc.).
 

  • QUALI SONO GLI UFFICI DISTRETTUALI A CUI MI DEVO RIVOLGERE PER OSSERVAZIONI O CHIARIMENTI?

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica e l’esigenza di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso le sedi territoriali deputate all’istruttoria delle esenzioni, si raccomanda di non recarsi presso gli uffici ma di contattare per informazioni i seguenti recapiti:

- Telefono: 06 7764.7701
- e-mail: per gli assistiti dei Distretti 1, 2, 3: recticket@aslroma1.it
                per gli assistiti dei Distretti 13, 14, 15: ticket@aslroma1.it 

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